REGOLAMENTO

REGOLAMENTO UNITRE SEDE DI ORTE

Il presente Regolamento d’attuazione dello Statuto della Sede locale di Orte costituisce parte integrante dello Statuto stesso.

Art. 1 – Sigla e Marchio

1.) Sigla e marchio che la Sede locale è autorizzata a utilizzare, sono di proprietà dell’Associazione Nazionale, sono depositati alla Camera di Commercio (C.C.I.A.) di Torino con il n. 40487-C/81 e riconosciuti con brevetti n. 398190 del 03/02/1986 e n 817971 del 12/06/2000. L’utilizzo in sede locale sia della sigla che del marchio è consentito sotto la diretta responsabilità del Consiglio Direttivo.

2.) L’indicazione precisa della Sede locale è prescritta per Legge.

Art. 2 – Adesioni

1.) La quota annuale di associazione non è una quota di iscrizione ai corsi gestiti dall’UNITRE, ma rappresenta la quota di adesione all’Associazione della Sede locale.
2.) Essa non è mai trasmissibile e non è rimborsabile in caso di recesso dello Associato.

Art. 3 – Associati

1.) Si considerano Associati alla Sede locale:
a) Associati fondatori: sono i firmatari dell’atto costitutivo dell’Associazione.
b) Associati ordinari: sono i cittadini italiani e/o stranieri che vengono chiamati a far parte dell’Assemblea generale su proposta di almeno due associati fondatori e/o ordinari. La proposta, sentito il parere del Consiglio Direttivo, viene portata in Assemblea Generale dal Presidente. Per l’approvazione è necessaria la maggioranza semplice. I candidati vengono scelti tra gli Associati che prestano con assiduità e competenza la loro opera di volontari in seno all’Associazione. Gli Associati ordinari si considerano decaduti se per un triennio consecutivo fanno mancare la loro collaborazione all’UNITRE e comunque se risultano assenti per tre Assemblee Generali consecutive, senza giustificato motivo.
c) Associati onorari: vengono nominati con l’identica procedura prevista per gli Associati ordinari. Il loro numero non può superare il dieci per cento del totale degli Associati fondatori e ordinari.
d) Gli Associati studenti italiani e stranieri, che, avendo raggiunto la maggiore età, chiedano di frequentare i corsi, i laboratori ed altre eventuali attività .

Art. 4 – Assemblea Generale

1.) E’ ammessa una sola delega ad altro Associato per la partecipazione all’Assemblea.

Art. 5 – Consiglio Direttivo

a) Il Consiglio Direttivo viene di norma convocato a mezzo lettera o con altro mezzo atto a garantirne la ricezione con un preavviso di otto giorni; in casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione per telefono.
b) La nomina ha una durata triennale ed è rinnovabile, ma decade quando viene a mancare la condizione di Associato all’Unitre.
c) Se il numero dei corsi da gestire lo giustifica, il Direttore dei Corsi può avvalersi della collaborazione, oltre che di un Vice Direttore, anche di una Commissione Didattica formata dai Docenti rappresentanti delle varie aree di insegnamento.
d) Al Consiglio Direttivo possono essere invitati, senza diritto di voto, gli Associati particolarmente esperti sugli argomenti posti all’ordine del giorno.

Art.6– Elezione dei Rappresentanti degli Studenti

1.) Il Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea degli Associati Studenti entro il mese di dicembre, dandone comunicazione agli Associati studenti mediante locandine o manifesti da affiggere o distribuire nelle aule almeno trenta giorni prima della data fissata per le elezioni .

Art.7- Commissione elettorale

1) Contestualmente alla convocazione dell’Assemblea per le elezioni, viene costituita una commissione elettorale formata da almeno tre Membri, di cui uno con funzione di Presidente, scelti dal Consiglio Direttivo fra gli Associati Studenti con compiti di:
a) raccogliere le candidature presentate alla Segreteria almeno quindici giorni prima della data fissata per le elezioni;
b) predisporre le norme elettorali;
c) assistere alle operazioni di voto, in modo da assicurarne la segretezza ed il regolare svolgimento;
d) verbalizzare le operazioni di consultazione che dovranno avvenire subito dopo la chiusura dei seggi e proseguire fino al definitivo scrutinio delle schede e, quindi, alla proclamazione degli eletti;
e) depositare il verbale per i provvedimenti conseguenti.
2.) Della Commissione elettorale non possono far parte i Candidati.

Art.8 – Gruppi di lavoro

1.) Sono denominati “Gruppi di lavoro” le aggregazioni di Associati studenti che in spirito di puro volontariato, si assumono il compito di proporre e realizzare le attività del proprio settore (biblioteca, assistenza sociale, viaggi, partecipazione agli spettacoli, momenti di intrattenimento, ecc.).
Tali gruppi costituiscono la parte operativa dell’Accademia di Umanità.
I loro Responsabili, eletti democraticamente all’interno di ciascun gruppo, partecipano alle riunioni della Commissione degli studenti.

Art. 9 – Norme didattiche

1.) I corsi ed i laboratori, per essere considerati tali, devono prevedere almeno sei lezioni anche con Docenti diversi;
Per favorire una libera circolazione della cultura, non esistono piani di studio .
2.) Ogni Associato è libero di frequentare qualsiasi corso o laboratorio a proprio insindacabile giudizio. Per ragioni tecniche di organizzazione il Consiglio Direttivo può, su proposta del Direttore dei Corsi, stabilire, per taluni corsi, un numero massimo o minimo di studenti.

Art. 10 – Docenti

1.) La Sede locale per lo svolgimento delle proprie attività didattiche si avvale della collaborazione di Docenti volontari che possono essere associati o essere semplici collaboratori esterni.

Art.11 – Assistenti

1.) Qualunque persona associata alla Sede può fare l’Assistente ad un corso.
La sua opera consiste nel registrare la presenza di ogni singolo studente-partecipante e nello svolgere quei compiti di coordinamento tra studenti, docenti e Consiglio Direttivo per assicurare il regolare svolgimento della lezione, soprattutto sotto l’aspetto tecnico.

Art.12 – Accademia di Umanità

1.) L’Accademia di Umanità comprende tutte le attività sociali, ricreative e assistenziali che integrano la parte didattica della Sede locale. Tali iniziative sono affidate all’autogestione degli Associati che prestano volontariamente la loro collaborazione.

Art.12 – Autonomia delle Sedi

1.) Il versamento della quota associativa ad una Sede locale dà diritto a frequentare i corsi della Sede e non comporta la partecipazione alle attività di altre Sedi UNITRE, fatte salve eventuali convenzioni esistenti fra Sedi limitrofe