STATUTO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE UNIVERSITÁ DELLA TERZA ETÁ

UNITRE

UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ

STATUTO SEDE DI ORTE

Approvato dall’assemblea del 29/05/09

 

Art. 1 – Denominazione

1.) E’ costituita la Sede locale dell’UNITRE di Orte. Associazione di promozione sociale e culturale senza scopo di lucro, basata sul volontariato e aderente all’Associazione Nazionale delle Università della Terza Età, avente sede in Torino, in Corso Francia n 5.

2.) L’Associazione locale, assume la denominazione di “Università della Terza Età – sede di Orte – siglabile UNITRE, Università delle Tre Età, con Sede legale in Piazza Padre Geramia Subiaco cap.01028 città Orte.

 

Art. 2 – Riconoscimento

 

1.) La Sede locale, avendo ottenuto in data 29/05/09 il riconoscimento ufficiale da parte dell’Associazione Nazionale ai sensi dell’art. 5 dello Statuto Nazionale, ne utilizza la denominazione, la sigla e il marchio e si impegna a rispettare i principi dello Statuto stesso.

 

Art. 3 – Finalità

 

1.) Le finalità della Sede locale sono quelle previste dall’art. 2 dello Statuto Nazionale e più precisamente:

 

  • educare;
  • formare;
  • informare;
  • fare prevenzione nell’ottica di una educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di un invecchiamento attivo;
  • promuovere la ricerca ;
  • aprirsi al sociale e al territorio;
  • operare un confronto ed una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e quella attuale al fine di realizzare una “Accademia di Umanità” che evidenzi “l’Essere oltre che il Sapere”;
  • contribuire alla promozione culturale e sociale degli Associati mediante l’attivazione di incontri, corsi e laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività affini predisponendo ed attuando iniziative concrete;
  • promuovere, attuare e sostenere studi, ricerche ed altre iniziative culturali e sociali per realizzare un aggiornamento permanente e ricorrente degli Associati e per il confronto fra le culture generazionali diverse.

Art. 4 – Adesioni

1.) Le adesioni alla Sede avvengono senza alcuna distinzione di etnia, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apartiticità ed aconfessionalità.

 

Art. 5 – Associati

1.) Sono Associati:

a.) Gli Associati fondatori che hanno dato vita alla fondazione firmando l’atto costitutivo della Sede;

b.) Gli Associati ordinariche vengono successivamente chiamati a far parte dell’Assemblea generale degli Associati, secondo la procedura stabilita dal Regolamento;

c.) Gli Associati onorari,scelti secondo la procedura stabilita dal Regolamento, fra persone che, per professionalità, competenza e particolari benemerenze possono concorrere al prestigio, alla crescita ed all’efficienza della Sede locale;

d.) Gli Associati studentiitaliani e stranieri, che, avendo raggiunto la maggiore età, chiedano di frequentare i corsi, i laboratori ed altre eventuali attività;

e.) Gli Associati docenti .

 

2.) Indipendentemente dalle loro qualifiche, partecipano alla vita sociale ed esercitano i diritti conseguenti solo gli Associati che sono in regola con la quota associativa annuale.

3.) Si perde la qualità di Associato per decesso o dimissioni; la decadenza per indegnità è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere ratificata dall’Assemblea generale degli Associati.

4.) Il numero complessivo dei Soci fondatori ed ordinari non può essere superiore a 60 persone.

 

Art. 6 – Organi della Sede Locale

 

1.) Sono Organi della Sede locale:

a)   L’Assemblea generale degli Associati;

b)   Il Consiglio Direttivo;

c)   Il Presidente;

d)   Il Vice Presidente o i Vice Presidenti;

e)   Il Direttore dei corsi e uno o più Vice Direttori;

f)     Il Segretario;

g)   Il Tesoriere;

h)   Il Collegio dei Revisori dei Conti;

i)     L’Assemblea degli associati Studenti;

 

Art. 7 – Composizione e competenze dell’Assemblea Generale

1.) L’Assemblea generale degli Associati è formata da:

a) Associati fondatori

b) Associati onorari

c)    Associati ordinari

d)La rappresentanza degli Associati studenti

 

2.) L’Assemblea generale elegge, con votazione segreta scegliendo tra i soli Associati componenti l’assemblea stessa, i Componenti di tutti gli Organi e cariche associative.

3.) Tutte le cariche associative hanno una durata di tre anni accademici e sono rinnovabili.

4.) L’Assemblea è convocata dal Presidente di norma almeno una volta all’anno.

Si riunisce in via straordinaria quando lo ritiene necessario il Presidente, il Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei componenti l’Assemblea: in quest’ultimo caso il Presidente deve convocare l’Assemblea entro quindici giorni dalla richiesta.

5.) L’avviso di convocazione dell’Assemblea generale degli Associati, sia ordinaria che straordinaria, deve essere inviato con lettera indicante la data, l’ora, il luogo della riunione e l’ordine del giorno, almeno quindicigiorni prima della data fissata, oppure con un avviso in bacheca esposto in segreteria e nelle sedi dei corsi.

6.) L’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 51% dei suoi componenti in prima convocazione e con qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione da tenersi almeno un’ora dopo. É ammessa una sola delega per partecipante.

7.) L’Assemblea generale degli Associati ha le seguenti competenze:

a)    approva lo Statuto della Sede locale e le eventuali modifiche;

b)    accetta lo Statuto nazionale e le eventuali variazioni;

c)    elegge le cariche sociali, precisandone la composizione numerica, ove previsto;

d)    approva il rendiconto preventivo e quello consuntivo dell’esercizio sociale. Il consuntivo deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell’anno finanziario;

e)    approva le quote associative annuali proposte dal Consiglio Direttivo;

f)      delibera la costituzione di Sezioni dipendenti dalla Sede locale da proporre al Presidente Nazionale, a norma dell’art. 2 del Regolamento Nazionale;

g)    ratifica i provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio Direttivo;

h)    dichiara la decadenza e l’espulsione degli Associati;

i)      L’Assemblea delibera su ogni altro oggetto che non sia di competenza del Consiglio Direttivo o del Presidente;

8.) L’Assemblea delibera a maggioranza semplice (cinquanta percento più uno dei presenti). Per le delibere relative a modifiche statutarie si richiede la maggioranza assoluta, (cinquanta per cento più uno degli aventi diritto).

 

Art. 8 – Consiglio Direttivo

1.) Il Consiglio Direttivo è composto da:

a)    Il Presidente;

b)    Il Vice Presidente;

c)    Il Direttore dei Corsi e uno o più Vice Direttori;

d)    Il Segretario;

e)    Il Tesoriere;

f)      I Consiglieri eletti dall’Assemblea Generale degli Associati; ( da ……. a………Consiglieri)

g)    I Rappresentanti eletti dall’Assemblea degli Associati studenti

 

2.) Al Consiglio Direttivo compete:

 

a)    proporre all’Assemblea le quote sociali annuali;

b)    curare la formazione del rendiconto preventivo e di quello consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli Associati;

c)    deliberare le spese e gestire l’ordinaria e la straordinaria amministrazione, nel rispetto della normativa vigente;

d)    formulare il programma dei corsi e dei laboratori informandone l’Assemblea;

e)    eleggere i Delegati per l’Assemblea Nazionale, secondo le modalità previste dal Regolamento;

f)      elaborare proposte di modifica dello Statuto della Sede ed approvare ogni regolamento previsto;

g)    adottare, in caso di assoluta urgenza, deliberazioni di competenza dell’Assemblea degli Associati sottoponendole alla ratifica nella prima riunione dell’Assemblea stessa;

h)    disporre, secondo la gravità di fatti contestati, l’adozione a carico degli Associati e di coloro che prestano volontaria collaborazione con la Sede locale, di provvedimenti disciplinari da far ratificare all’Assemblea;

3.) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei Componenti e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza semplice (cinquanta per cento più uno dei presenti). In caso di parità prevale il voto del Presidente nelle votazioni palesi.

Non sono ammesse deleghe.

 

Art. 9 – Il Presidente

1.) Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sede locale ed ha il compito di:

a)    convocare e presiedere l’Assemblea Generale e il Consiglio Direttivo, dirigendone i lavori;

b)    proporre gli argomenti da sottoporre all’Assemblea Generale e formulare l’ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo;

c)    prendere le iniziative ed adottare i provvedimenti indispensabili per il buon funzionamento della Sede in attuazione delle deliberazioni dell’ Assemblea e del Consiglio Direttivo.

d)    attribuire, in accordo con il Consiglio Direttivo,incarichi specifici delegando compiti particolari ai componenti del Direttivo e agli Associati competenti in materia.

 

Art. 10 – Il Vice Presidente

1.) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento

 

Art. 11 – Il Direttore dei Corsi

1.) Il Direttore dei Corsi coordina l’attività culturale e didattica della Sede e presiede allo svolgimento dei corsi e laboratori decisi dal Consiglio Direttivo nonché ad ogni altra attività didattica e culturale, avvalendosi della collaborazione dei Docenti.

 

Art. 12 – Il Segretario

1.) Il Segretario redige i verbali dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendoli assieme al Presidente. Dai verbali devono risultare le deliberazioni adottate e l’esito delle votazioni.

2.) Svolge le altre mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell’Ufficio di Segreteria.

 

Art. 13 – Il Tesoriere

1.) Il Tesoriere tiene tutti i registri contabili e la relativa documentazione nonché l’inventario dei beni di proprietà della Sede.

2.) Provvede alla compilazione del rendiconto preventivo e di quello consuntivo da presentare in tempo utile al Consiglio Direttivo.

3.) Redige la relazione finanziaria che accompagna il consuntivo illustrandola ai competenti Organi collegiali.

4.) L’Associazione ha facoltà di aprire conti e depositi bancari e/o postali: l’accensione e l’utilizzo di tali conti e/o depositi intestati alla Sede Locale avverranno con firma singola del Presidente; il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alla firma degli atti di ordinaria amministrazione.

 

Art. 14 – Collegio dei Revisori dei Conti

1.) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre Membri effettivi e due supplenti.

Ha il compito di verificare e controllare il rendiconto e la corretta corrispondente documentazione, ivi compreso un inventario dei beni. Redige la relazione che deve accompagnare il documento contabile.

2.) I Revisori dei Conti non possono far parte del Consiglio Direttivo.

 

Art. 15 – Assemblea degli Associati Studenti

              Composizione e Competenze

1.) L’Assemblea degli Associati studenti è composta da tutti gli Associati studenti in regola con il pagamento della quota associativa relativa all’anno accademico in corso. L’Assemblea viene convocata di norma una volta all’anno.

2.) Competenze dell’Assemblea sono:

a)  eleggere tra i propri Membri da 2 a 6 Rappresentanti,in relazione al numero degli associati, che entrano a far parte dell’Assemblea Generale;

b)  proporre attività sociali, ricreative e assistenziali che possono integrare la parte didattica e culturale della Sede locale (Accademia di Umanità);

c)  collaborare con il Consiglio Direttivo per migliorare il funzionamento della Sede.

 

Art. 16 – Sezioni

1.) La Sede locale può proporre l’apertura di Sezioni al Presidente Nazionale,

I rapporti organizzativi, gestionali, contabili e didattici tra le Sezioni e la Sede di appartenenza sono disciplinati con apposito regolamento, tenendo comunque conto che la Sezione ha una propria autonomia finanziaria.

2.) Le Sezioni che raggiungono una sufficiente autonomia funzionale possono chiedere alla Presidenza Nazionale di essere riconosciute come Sedi locali, richiedendo il riconoscimento ufficiale di cui all’art. 2 del Regolamento allo Statuto Nazionale.

 

Art. 17 – Rendiconto economico finanziario

1.) L’anno accademico e finanziario ha inizio il 1° luglio e si chiude il 30 giugno dell’anno successivo, fatte salve le autonomie regionali.

2.) E’ fatto obbligo di redigere un rendiconto, sottoscritto dal Tesoriere e dal Presidente da far approvare dal Consiglio Direttivo e successivamente dall’Assemblea Generale entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

3.) L’associazione è senza fine di lucro ed è quindi fatto divieto di distribuire dei proventi agli Associati anche in forma indiretta. Eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali.

 

Art. 18 – Patrimonio

1.) Il Patrimonio dell’Associazione è costituito:

a)   dalle quote sociali;

b)   da contributi o sovvenzioni di Enti Pubblici e/o privati per la realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell’Associazione;

c)   dai beni mobili ed immobili acquisiti;

d)   da ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata dall’Associazione. Gli avanzi di bilancio non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli Associati, anche in forme indirette, e devono essere destinati unicamente al conseguimento delle finalità dell’Associazione.

2.) Non sono ammesse distrazioni di fondi ad altri scopi se non quelli previsti dal presente Statuto.

 

Art. 29 – Gratuità delle prestazioni

1.) Lo svolgimento delle cariche, delle funzioni e dei compiti previsti dal presente Statuto avviene gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate.

 

 

Art. 20 – Recesso dall’Associazione Nazionale

1.) La Sede può recedere dall’Associazione Nazionale con deliberazione dell’Assemblea Generale assunta a maggioranza assoluta dei Componenti, dandone comunicazione scritta al Presidente Nazionale.

 

Art. 21– Scioglimento della Sede Locale

1.) Lo scioglimento della Sede è deliberato dall’Assemblea Generale con la maggioranza assoluta dei componenti. Il Patrimonio viene devoluto alla Associazione Nazionale o ad una Associazione che persegua finalità di utilità sociale, secondo quanto deciderà l’Assemblea al momento dello scioglimento.

2.) In caso di scioglimento della Sede locale i verbali e la documentazione più importante devono essere trasmessi alla Segreteria Nazionale.

 

Art. 22– Norme finali

1.) Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio al Codice Civile e alle Leggi nazionali e regionali vigenti in materia e allo Statuto dell’Associazione Nazionale.